Sez. 1, Sentenza n. 8184 del 28/04/1986 Ud. (dep. 11/08/1986) Rv. 173560 - 01
ARMI - ARMI DA GUERRA - DETENZIONE ABUSIVA - MUNIZIONI - DETENZIONE DI PARTI - DI PROIETTILI - RAVVISABILITÀ DEL REATO - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
ARMI - ARMI DA GUERRA - DETENZIONE ABUSIVA - MUNIZIONI - DETENZIONE DI PARTI - DI PROIETTILI - RAVVISABILITÀ DEL REATO - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
Nella ipotesi di detenzione di cartucce per armi da guerra si applica la norma di cui all'art. 1, ultimo comma della legge n. 110 del 1975, in virtù della quale sono considerate munizioni da guerra anche le parti delle cartucce, purché siano utilizzabili per caricare le suddette armi. (nella specie è stato affermato che rientrano tra le armi da guerra i bossoli di proiettili per mitragliatrici qualora, pur non essendo efficienti a causa della vetustà le cariche di lancio e le capsule di accensione, essi siano riutilizzabili). (V mass n 148833; (V mass n 160002; (V mass n 161863).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)