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Sez. 1, Sentenza n. 6279 del 22/03/1990 Ud. (dep. 30/04/1990) Rv. 184201 - 01

ARMI - ARMI DA GUERRA - DETENZIONE ABUSIVA - MUNIZIONI - DETENZIONE DI PORTO - DI BOSSOLI - RAVVISABILITÀ DEL REATO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184201-01

ARMI - ARMI DA GUERRA - DETENZIONE ABUSIVA - MUNIZIONI - DETENZIONE DI PORTO - DI BOSSOLI - RAVVISABILITÀ DEL REATO - CONDIZIONE.*

Nella ipotesi di detenzione di bossoli per armi da guerra si applica la norma di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge n. 110 del 1975 qualora sia accertato concretamente, anche mediante perizia, la loro idoneità al reimpiego per cartucce da utilizzare in arma da guerra. Ne è rilevante per escludere tale riconducibilità alla suddetta ipotesi il fatto che trattasi di bossoli già esplosi perché, data la possibilità di sostituzione delle capsule di accensione, dalla precedente esplosione non deriva sempre e necessariamente la loro inutilizzabilità. (Conf mass n 173560).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)