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Sez. L, Sentenza n. 7614 del 13/04/2005 (Rv. 580506 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Licenziamento orale e dimissioni del lavoratore - Contrapposizione in giudizio delle due ipotesi - Onere della prova - Riparto.
Stato
decisa il 2005-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580506-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento delle conseguenti indennità e retribuzioni, e il datore di lavoro, proponendo un'eccezione in senso stretto, deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il lavoratore deve provare esclusivamente la cessazione del rapporto di lavoro - ossia la mancata accettazione della propria prestazione lavorativa (nella specie non controversa) - mentre ricade sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti su cui si fonda la sua eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)