Sez. L, Sentenza n. 14977 del 20/11/2000 (Rv. 541904 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Licenziamento orale - Domanda di inefficacia o invalidità del licenziamento - Onere per il lavoratore di provare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua estromissione - Eccezione del datore di lavoro relativa alle avvenute dimissioni del lavoratore - Onere per il datore di lavoro di provare le stesse.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni fino alla riammissione in servizio, mentre il datore di lavoro, proponendo un'eccezione in senso stretto, deduca la sussistenza invece di dimissioni del lavoratore, è il lavoratore che deve provare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua estromissione, mentre ricade sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti su cui si fonda la sua eccezione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)