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Sez. 3, Sentenza n. 3171 del 11/04/1997 (Rv. 503658 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - NOTIFICA - IN GENERE | Notificazione dell'intimazione di licenza o di sfratto non avvenuta in mani proprie - Conseguente spedizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'avviso, all'intimato, dell'effettuata notificazione, per mezzo di lettera raccomandata, ed allegazione della ricevuta di spedizione all'originale dell'atto - Necessità - Fattispecie in tema di notificazione per mezzo del servizio postale.
Stato
decisa il 1997-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503658-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - NOTIFICA - IN GENERE

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 660 cod. proc. civ. - a norma del quale, se l'intimazione di licenza o di sfratto non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione per mezzo di lettera raccomandata ed all'allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione - si giustifica con l'esigenza di acquisire una maggiore sicurezza dell'effettiva conoscenza, da parte del conduttore, dell'intimazione rivoltagli, in considerazione della gravità degli effetti che tale procedimento speciale ricollega alla mancata comparizione o alla mancata opposizione dell'intimato. Pertanto, ad eccezione del caso in cui la notificazione avvenga in mani proprie, deve essere sempre compiuto l'ulteriore adempimento prescritto dalla citata norma (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza del merito che aveva ritenuto potersi prescindere dal menzionato adempimento in quanto la notificazione era stata eseguita per mezzo del servizio postale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 660 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)