Sez. 2, Sentenza n. 1968 del 18/03/1998 Cc. (dep. 28/10/1998) Rv. 211653 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Riesame avverso misura cautelare finalizzata ad ottenere l'estradizione dall'estero - Ammissibilità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
Stante l'autonomia del provvedimento coercitivo rispetto alla procedura di estradizione della quale è posto a fondamento, la circostanza che avverso tale provvedimento possano proporsi censure di legittimità e di merito in sede estradizionale non esclude che le stesse possano farsi valere nell'ambito della giurisdizione italiana, in cui l'ordinanza cautelare si inserisce, con i rimedi previsti dalla legge nazionale regolatrice di tale giurisdizione. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale il pubblico ministero, sul presupposto che gli atti e i provvedimenti sui quali si fonda la richiesta di estradizione non possono essere impugnati in via giurisdizionale ordinaria, aveva dedotto l'inammissibilità del riesame avverso un'ordinanza cautelare posta alla base di una instaurata procedura di estradizione dall'estero).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)