Sez. 1, Sentenza n. 5582 del 06/10/1997 Cc. (dep. 24/10/1997) Rv. 208626 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Ordinanza applicativa di misura cautelare - Non eseguibilità, al momento, in attesa di eventuale estradizione suppletiva - Interesse alla proposizione del riesame - Sussistenza - "Ratio".
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
Qualora nei confronti di soggetto estradato dall'estero venga disposta, per fatti diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, l'applicazione di una misura cautelare di cui, con il medesimo provvedimento, venga sospesa l'esecuzione fino all'eventuale concessione di estradizione suppletiva, è da ritenere comunque sussistente un interesse giuridicamente apprezzabile dell'imputato o indagato a promuovere procedura di riesame avverso l'ordinanza applicativa della misura anzidetta, se non altro in considerazione del fatto che la stessa, ai sensi dell'art.720, comma 1, c.p.p.e dell'art.12 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con L.30 gennaio 1963 n.300, costituisce il presupposto indefettibile per l'instaurazione e la prosecuzione della procedura estradizionale suppletiva, dal cui esito positivo deriverebbe poi l'effettiva eseguibilità dell'ordinanza medesima.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 720 com. 1, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)