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Sez. L, Sentenza n. 8706 del 02/04/2025 (Rv. 674798-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Trasferimento - Accordo sindacale - Individuazione del personale da trasferire - Valorizzazione della sola anzianità maturata dopo la stipula di contratti a tempo indeterminato - Contrarietà alla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674798-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

Nel caso di trasferimento del personale, l'accordo sindacale che individui i dipendenti da trasferire valorizzando unicamente l'anzianità maturata dopo la stipula di contratti a tempo indeterminato è contrario alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, che impone, viceversa, di tener conto della complessiva anzianità di servizio, quindi anche dei periodi di lavoro svolti in esecuzione di rapporti a termine, salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento di un assistente di volo, disposto dalla compagnia aerea senza alcuna valorizzazione della complessiva anzianità di servizio in applicazione dell'art. 2.1.2 dell'accordo sindacale del 25.3.2022).

Decisione Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST., Contr. Coll. 25/03/2022 art. 2 com. 1 lett. 2, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)