Sez. L - , Ordinanza n. 12361 del 23/06/2020 (Rv. 658333 - 02)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - AUMENTI PERIODICI | Personale assunto con contratti a termine - Principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Confronto con dipendenti a tempo indeterminato di altro Ministero o comparto - Ammissibilità - Presupposti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - AUMENTI PERIODICI
In tema di retribuzione dei pubblici dipendenti a tempo determinato e di riconoscimento della progressione stipendiale per anzianità, il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, può trovare applicazione, rispetto al personale statale, anche attraverso il raffronto, qualora manchino altri più specifici termini di paragone, con dipendenti a tempo determinato di altro Ministero o comparto, purché abbia esito favorevole il riscontro di elementi positivi di comparazione, sulla base delle connotazioni del lavoro svolto e delle condizioni che lo caratterizzano, e purché non emergano ragioni obiettive atte in concreto a giustificare il diverso trattamento applicato.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)