Sez. L, Sentenza n. 5563 del 25/10/1982 (Rv. 423299 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE - TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE - TERMINE DI DECADENZA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE - TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE - TERMINE DI DECADENZA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Il termine di sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che l'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 fissa per l'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, con un qualunque atto scritto idoneo a render nota la sua volontà, è dichiaratamente ed inequivocabilmente un termine di decadenza, come tale insuscettibile, a norma dell'art. 2964 cod. civ., sia di interruzioni, sia, in Mancanza di Disposizioni contrarie, di sospensione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)