diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3612 del 15/06/1985 (Rv. 441213 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE - TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE - PERENTORIETÀ - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLO STESSO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441213-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE - TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE - PERENTORIETÀ - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLO STESSO - INAMMISSIBILITÀ.*

Il termine di sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che l'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 fissa per l'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, con un qualunque atto scritto idoneo a render nota la sua volontà, è dichiaratamente ed inequivocabilmente un termine di decadenza, come tale insuscettibile, a norma dell'art. 2964 cod. civ., sia di interruzioni, sia, in Mancanza di Disposizioni contrarie, di sospensione. (V 1903/76, mass n 380694; (Conf 5563/82, mass n 423299).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)