Sez. L, Sentenza n. 624 del 02/02/1982 (Rv. 418386 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI ACCERTAMENTO - OGGETTO - FATTI SIA PURE GIURIDICAMENTE RILEVANTI - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI ACCERTAMENTO - OGGETTO - FATTI SIA PURE GIURIDICAMENTE RILEVANTI - INAMMISSIBILITÀ.*
All'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, le azioni di mero accertamento - nelle quali l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo - possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra Forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, sia pure giuridicamente rilevanti. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto l'inammissibilità dell'Azione del lavoratore tendente ad ottenere soltanto lo accertamento della sua esposizione al rischio d'inabilità da malattia professionale e non la Costituzione della relativa rendita).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)