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Sez. L, Sentenza n. 16196 del 28/10/2003 (Rv. 567741 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia - Pensioni di invalidità richieste prima dell'armonizzazione ai regimi ordinari disposta dal decreto legislativo n. 658 del 1996 - Normativa applicabile - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567741-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

Alle pensioni di invalidità a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai servizi pubblici di telefonia in concessione - per le quali la domanda amministrativa sia stata presentata prima della data di entrata in vigore del d.lgs n. 658 del 1996 (8 gennaio 1997) - non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 4 di tale normativa che, al fine di armonizzare i regimi pensionistici sostitutivi a quelli ordinari, prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione obbligatoria soltanto con effetto sulle domande successive alla data suddetta. Ne consegue che nei casi in cui la domanda sia stata presentata prima dell'8 gennaio 1997 continua ad applicarsi il disposto di cui all'art. 16 alinea e n. 2 della legge n. 1450 del 1956 che prevede il diritto a percepire la pensione di invalidità per coloro che siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10, c. 1 e 2, del r.d.l. n. 636 del 1939 e pertanto in capo all'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Nè può trovare applicazione la legge sopravvenuta n. 222 del 1984 che ha sostituito, quale presupposto per la concessione delle prestazioni previdenziali, la capacità di guadagno con il più restrittivo criterio della capacità di lavoro, atteso che il rinvio formale alle disposizioni di cui all'assicurazione generale obbligatoria risulta introdotto, per le pensioni di invalidità a carico del Fondo di cui sopra, solo con il decreto legislativo del 1996, sicché fino a tale epoca continua a valere il rinvio espressamente voluto dalla legge 1450 del 1956, determinandosi altrimenti una anticipazione dell'armonizzazione prevista dalla normativa più recente. Peraltro la normativa del 1984 risulterebbe concretamente inapplicabile, non essendo possibile stabilire quale dei due requisiti sanitari ivi previsti (inabilità ed invalidità), cui corrispondono due diverse prestazioni, darebbe accesso all'unica pensione di invalidità a carico del Fondo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1450 art. 16 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/1996 num. 658 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)