Sez. L, Sentenza n. 5974 del 27/05/1995 (Rv. 492525 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione supplementare d'invalidità ex art. 5 legge n. 1338 del 1962 - Abrogazione o modificazione "ex lege" n. 222 del 1984 - Esclusione - Funzione di detta pensione - Invalidità e vecchiaia - Requisiti alternativamente previsti per il perfezionamento del diritto all'unica pensione supplementare - Conseguenza - Pensione supplementare d'invalidità e pensione autonoma d'invalidità - Rapporto - Rinvio dal citato art. 5 all'art. 10 R.D.L. n. 636 del 1939 - Portata - Conformità al dettato costituzionale - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Le disposizioni contenute nella legge n. 222 del 1984 non hanno abrogato, o modificato, la disciplina della pensione supplementare di invalidità, posta dall'art. 5 della legge n. 1338 del 1962 e, quanto al sistema di calcolo, dall'art. 7 della legge n. 155 del 1981. Infatti la pensione supplementare rappresenta lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso garantire l'utilità dei contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria quando essi risultino insufficienti ad attribuire il diritto ad una pensione autonoma e venga a maturazione il diritto a pensione presso altra gestione previdenziale, che sia sostitutiva del regime generale, ovvero ne comporti l'esclusione o l'esonero, senza che sia possibile, in realtà, distinguere nel suo ambito due diversi istituti (pensione supplementare di invalidità e pensione supplementare di vecchiaia), perché invalidità e vecchiaia rappresentano soltanto i requisiti alternativamente previsti per il perfezionamento del diritto all'(unica) pensione supplementare. Conseguentemente il regime giuridico della pensione supplementare di invalidità è insensibile alla specifica disciplina della pensione autonoma di invalidità ed il rinvio operato dall'art. 5 della legge n. 1338/1962 all'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939 (al pari dei rinvii alla medesima norma disposti da fondi speciali di previdenza) ha il valore di un rinvio dinamico, suscettibile di adeguarsi al mutamento della norma in questione, e tale da rendere utilizzabile la nuova nozione di invalidità, riferita alla capacità di lavoro anziché a quella di guadagno, anche nel contesto della pensione supplementare. Unicamente così, del resto, la normativa risulta conforme al dettato costituzionale, verificandosi altrimenti la sterilizzazione nei confronti dei soli soggetti invalidi della contribuzione idonea a dare titolo ad una pensione supplementare.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)