Sez. L, Sentenza n. 27876 del 30/12/2009 (Rv. 612082 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Contratti collettivi nazionali di diritto privato - Onere di deposito del testo integrale - Omissione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso ex art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Procedura di accertamento pregiudiziale ex art. 420 - Bis cod. proc. civ. e ricorso ordinario ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
L'onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato, previsto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., non è limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420-bis cod. proc. civ., ma si estende al ricorso ordinario ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avuto riguardo alla necessità che la S.C. sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l'interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 420 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)