Sez. L, Sentenza n. 16619 del 16/07/2009 (Rv. 609489 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Procedimento ex art. 420 bis cod. proc. civ. - Deposito tempestivo del contratto collettivo nel testo integrale - Inosservanza - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Fondamento - Deposito ex art. 372 cod. proc. civ. del contratto o accordo collettivo - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
Nel procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420-bis cod. proc. civ., la parte ha l'onere di depositare, a pena di improcedibilità del ricorso ex art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il testo integrale del contratto o accordo sul quale il ricorso si fonda, atteso il carattere strumentale dell'indicato adempimento rispetto all'adeguato esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte di Cassazione; né la declaratoria di improcedibilità è impedita dal deposito ex art. 372 cod. proc. civ., stante l'incompatibilità di tale deposito con le finalità sottese alla normativa legale sull'accertamento pregiudiziale
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)