Sez. 3, Ordinanza n. 18673 del 13/08/2010 (Rv. 616870 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Domanda di scioglimento di comunione su fondo agricolo - Riconvenzionale finalizzata all'accertamento dell'esistenza di un contratto di affitto agrario - Ordinanza di rimessione al presidente del tribunale sulla riconvenzionale affinché sia rimessa alla sezione specializzata agraria - Impugnabilità col regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Ove venga proposta al tribunale la domanda di scioglimento di una comunione su un fondo agricolo ed il convenuto chieda, in via riconvenzionale, fra l'altro, l'accertamento dell'esistenza di un contratto di affitto agrario sul fondo stesso, l'ordinanza con la quale il tribunale, anziché pronunciare declinatoria di competenza, rimette le parti davanti al presidente del tribunale, in ordine alla domanda riconvenzionale, affinché sia assegnata alla sezione specializzata agraria, non è impugnabile col regolamento di competenza, avendo il provvedimento impugnato carattere ordinatorio interno a valenza meramente amministrativa, sicché manca una pronuncia di natura decisoria sulla competenza quanto alla causa rimessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 713, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)