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Sez. U, Ordinanza n. 19512 del 16/07/2008 (Rv. 605336 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza della sezione specializzata agraria di rimessione degli atti al Presidente del tribunale per l'assegnazione alla sezione ordinaria - Ricorso per cassazione - Qualificazione - Questione di giurisdizione - Esclusione - Questione di competenza - Configurabilità - Pronuncia di natura decisoria - Mancanza - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2008-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605336-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ove la sezione specializzata agraria rimetta la causa al Presidente del tribunale, affinché sia assegnata alla sezione ordinaria tabellarmente competente del medesimo tribunale sul presupposto che il giudizio non abbia ad oggetto una controversia agraria, il ricorso avverso tale provvedimento, nel quale si chiede la declaratoria di competenza della sezione specializzata graria di diverso tribunale - attinendo alla ripartizione del potere giurisdizionale all'interno dello stesso ordine - pone una questione di competenza e non di giurisdizione, ed è perciò qualificabile come regolamento di competenza; lo stesso è peraltro inammissibile, atteso che avendo il provvedimento impugnato carattere ordinatorio interno, a valenza meramente amministrativa, manca una pronuncia di natura decisoria sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)