Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39853 del 14/12/2021 (Rv. 663225 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Guida in assenza di copertura assicurativa – Sequestro del veicolo ex art. 193, comma 4, cod. strada - Restituzione a seguito di pagamento in misura ridotta - Condizioni – Ripristino della copertura assicurativa almeno per sei mesi decorrenti dall’accertamento - Necessità – Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Nell'ipotesi di sequestro del veicolo disposto ex art. 193, comma 4, cod. strada, per guida in assenza di copertura assicurativa, la restituzione del mezzo, a seguito del pagamento della sanzione in misura ridotta, è subordinata ala corresponsione delle spese di relativo prelievo, trasporto e custodia, nonché del premio di assicurazione per almeno sei mesi, decorrenti dal momento dell'accertamento, tempo individuato dal legislatore quale congruo e ragionevole, al fine di garantire la protezione assicurativa a vantaggio dei terzi eventualmente danneggiati.
Cod. Strada art. 193, Cod. Strada art. 202, Cod. Strada art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)