Sez. 2, Sentenza n. 7418 del 26/03/2009 (Rv. 607721 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Circolazione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa - Sequestro contestuale alla contestazione dell'infrazione - Obbligatorietà - Facoltà del proprietario di effettuare il pagamento in misura ridotta o di presentare ricorso - Omissione - Conseguenze - Confisca del veicolo da parte del Prefetto - Obbligatorietà.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative irrogate per la guida di veicoli in assenza di copertura assicurativa, l'art. 193, comma 4, del codice della strada, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 151 del 2003, conv. in legge n. 214 del 2003, prevede che alla contestazione dell'infrazione consegua il sequestro dei veicolo da parte dell'organo di polizia, e che la restituzione di esso sia disposta a seguito del pagamento della sanzione in misura ridotta. Qualora non sia effettuato il pagamento e non sia presentato ricorso, il prefetto, cui è stato inviato il verbale, divenuto titolo esecutivo, non è più tenuto ad emettere ordinanza-ingiunzione, con la fissazione di un termine per la cosidetta "sanatoria amministrativa", ma deve ordinare direttamente la confisca, ai sensi dell'art. 213 del codice della strada.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 193, Cod. Strada art. 202, Cod. Strada art. 213, Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 art. 3 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 214 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)