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Sez. 1, Sentenza n. 16990 del 01/08/2007 (Rv. 600618 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Consigliere comunale - Incompatibilità con la carica di componente di organo di gestione di consorzio obbligatorio fra enti territoriali partecipato dal Comune - Esclusione, in via generale - Limiti - Ipotesi di attribuzione al rappresentante di uno dei comuni consorziati di una posizione di assoluto predominio rispetto agli altri Comuni nell'ambito degli organi del consorzio - Incompatibilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600618-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

Nei consorzi obbligatori fra enti locali (fra i quali vanno ricompresi i consorzi tra Comuni previsti dalle leggi della Regione Liguria 12 gennaio 1978, n. 6, e 19 aprile 1996, n. 20) la partecipazione all'assemblea ed al consiglio di amministrazione del consorzio da parte dei rappresentanti dei singoli Comuni è in via generale fisiologica e non esprime un potere di vigilanza, integrando un apporto normativamente disciplinato in un quadro di coincidenza di obbiettivi, con la conseguenza che detto apporto non può essere apprezzato in termini di ingerenza e vigilanza di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. E tuttavia è ravvisabile un rapporto di vigilanza di fatto, tale da realizzare una ipotesi di incompatibilità (dell'amministratore dell'ente rispetto alla carica di consigliere comunale)secondo la detta norma, in ogni caso in cui le norme convenzionali o statutarie attribuiscano al rappresentante di uno dei Comuni consorziati una posizione di assoluto predominio rispetto agli altri Comuni nell'ambito degli organi del consorzio, tale da consentirgli di determinare indipendentemente da questi ultimi la volontà e lo svolgimento dell'attività dell'ente consortile (nella specie, relativa alla dichiarata incompatibilità alla carica di consigliere comunale di Sanremo del presidente e membro di diritto del consiglio di amministrazione del Consorzio Sanremese per le deleghe in agricoltura - costituito in attuazione della legge reg. n. 20 del 1996 fra i Comuni di Sanremo, di Ospedaletti, di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare con la finalità di provvedere all'esercizio di funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste ed economia montana -, nell'affermare il principio su riportato la S.C. ha puntualizzato che la sentenza impugnata si era data carico di verificare se, per effetto delle previsioni della convenzione istitutiva e dello statuto, il Comune di Sanremo si trovasse in una posizione di predominio all'interno degli organi consortili, tale da configurare una atipicità o patologia di situazioni, ed aveva concluso l'indagine rilevando che tale Comune, partecipante in misura decisamente maggioritaria all'onere finanziario dell'attività di gestione, esercita in misura proporzionale alla partecipazione la potestà di intervento nei processi decisionali dell'assemblea consortile, al punto da essere in grado di determinare praticamente da solo la volontà del consorzio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge Reg. Liguria 12/01/1978 num. 6, Legge Reg. Liguria 19/04/1996 num. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)