Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1922 del 24/01/2019 (Rv. 652390 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Redditi di impresa - Spese di sponsorizzazione e spese di rappresentanza - Distinzione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di determinazione dei redditi di impresa, costituiscono spese di sponsorizzazione quelle correlate ad iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre sono classificabili quali spese pubblicitarie o di propaganda quelle sostenute per la realizzazione di iniziative volte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta, con la conseguenza che solo le prime, in quanto costituenti spese di rappresentanza, sono deducibili ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione applicabile "ratione temporis". (Fattispecie in cui la S.C. ha confermato la qualificazione come spese di rappresentanza dei costi sostenuti per la sponsorizzazione di automobili da corsa da parte di un marchio della moda, evidenziando come, trattandosi di beni merceologicamente del tutto diversi, l'effetto di promozione del prodotto e l'incremento dei ricavi e degli utili potevano essere conseguiti solo in via solo mediata ed indiretta, preminente essendo la finalità di far crescere, attraverso il ricorso ad uno sponsor autorevole, l'immagine ed il prestigio della casa di produzione automobilistica).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)