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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25021 del 10/10/2018 (Rv. 650713 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Redditi di impresa - Spese di pubblicitĂ  e spese di sponsorizzazione - Distinzione - Criteri - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650713-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi di impresa costituiscono spese di sponsorizzazione quelle correlate ad iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilitĂ  di sviluppo, mentre sono spese pubblicitarie o di propaganda quelle sostenute per la realizzazione di iniziative volte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attivitĂ  svolta, con la conseguenza che solo le prime, in quanto costituenti spese di rappresentanza, sono deducibili ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis").

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)