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Sez. 1, Sentenza n. 345 del 10/02/1971 (Rv. 349884 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - DELIBERAZIONI DI CONCLUDERE CONTRATTI - REGOLE DI ERMENEUTICA DEI CONTRATTI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE, LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349884-01

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - DELIBERAZIONI DI CONCLUDERE CONTRATTI - REGOLE DI ERMENEUTICA DEI CONTRATTI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE, LIMITI.*

Le deliberazioni degli enti pubblici, con le quali e manifestata la volonta dei medesimi di obbligarsi negozialmente, sono soggette, quali Atti amministrativi, alle norme di ermeneutica dettate per i contratti in generale e la loro interpretazione non e censurabile in Sede di legittimita, se sia stata condotta conformemente a quelle norme e se sia immune da vizi logici e giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)