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Sez. L, Sentenza n. 5581 del 14/10/1988 (Rv. 460139 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA DELIBERA DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI BARI IN TEMA DI COMPENSO ORARIO DEI SANITARI ADDETTI AL SERVIZIO DI MEDICINA SCOLASTICA.*
Stato
decisa il 1988-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460139-01

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA DELIBERA DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI BARI IN TEMA DI COMPENSO ORARIO DEI SANITARI ADDETTI AL SERVIZIO DI MEDICINA SCOLASTICA.*

L'interpretazione di un atto amministrativo, compiuta dal giudice del merito, costituisce una valutazione di fatto, che è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione ed immune dalla violazione di quelle norme - quali, in particolare, gli artt. 1362, secondo comma, 1363 e 1366 cod. civ. - che, dettate per l'interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli Atti amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi e dell'esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento dell'amministrazione. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale aveva escluso che la deliberazione della giunta del comune di Bari del 16 gennaio 1982 avesse recepito, in favore dei sanitari addetti al servizio di medicina scolastica e con decorrenza 1 gennaio 1978, le Disposizioni della convenzione unica nazionale per i medici ambulatoriali del 22 dicembre 1978 e quelle dell'accordo nazionale 22 novembre 1979, statuenti un compenso orario di lire 6.750). (V 874/75, mass n 374250; (V 345/71, mass n 349884; (V 2393/69, mass n 341854).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)