Sez. 2, Sentenza n. 184 del 15/01/1986 (Rv. 443826 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI - COMPENSAZIONE CON IL LUCRO DERIVANTE DAI VANTAGGI EVENTUALI RIENTRANTI IN UN PROGRAMMA AUTORIZZATO DALLE COMPETENTI AUTORITÀ AMMINISTRATIVE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI - COMPENSAZIONE CON IL LUCRO DERIVANTE DAI VANTAGGI EVENTUALI RIENTRANTI IN UN PROGRAMMA AUTORIZZATO DALLE COMPETENTI AUTORITÀ AMMINISTRATIVE - INAMMISSIBILITÀ.*
In Sede di liquidazione del pregiudizio che un fondo subisca per effetto dell'installazione su terreno vicino di uno stabilimento industriale e dell'assoggettamento alle relative immissioni nocive, non sono computabili, in detrazione, i vantaggi che il fondo medesimo riceva per il trovarsi in una zona di sviluppo industriale, a seguito di una pluralità di insediamenti attuati secondo un programma autorizzato dalle competenti autorità amministrative, difettando, in tale situazione, il presupposto per l'applicabilità del cosiddetto principio della compensazione del lucro con il danno, costituito dalla derivazione causale dell'uno e dell'altro dal medesimo fatto. (V 1302/75, mass n 374810).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)