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Sez. 2, Sentenza n. 1302 del 09/04/1975 (Rv. 374810 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - CONDIZIONI - DANNO DI UN FONDO AGRICOLO PER IL PULVISCOLO DI UN CEMENTIFICIO - VANTAGGIO PER LA VENDITA DEL FONDO COME AREA INDUSTRIALE - ESCLUSIONE DELLA COMPENSATIO.*
Stato
decisa il 1975-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374810-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - CONDIZIONI - DANNO DI UN FONDO AGRICOLO PER IL PULVISCOLO DI UN CEMENTIFICIO - VANTAGGIO PER LA VENDITA DEL FONDO COME AREA INDUSTRIALE - ESCLUSIONE DELLA COMPENSATIO.*

La cd compensatio lucri cum damno e consentita nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato con un identico nesso causale. Pertanto, nel caso in cui il proprietario di fondo agricolo chieda il risarcimento del danno subito da un tale fondo a seguito della diffusione di pulviscolo proveniente da un vicino cementificio, questo danno non puo essere compensato con il vantaggio realizzato dallo attore, per aver venduto, nel corso del giudizio, lo stesso fondo come area di insediamento industriale, profittando della acquisita destinazione a scopi industriali dell'intera localita, dove tale fondo era ubicato, conseguente, fra l'altro, anche alla presenza, in essa dell'anzidetto cementificio. Ed, invero, nel mentre la causa del danno lamentato doveva essere ravvisata soltanto nella diffusione della polvere prodotta da tale cementificio, il vantaggio ricavato dall'attore proveniva, invece, da una diversa causa, di ordine generale, consistente nella industrializzazione della zona.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)