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Sez. L, Sentenza n. 3098 del 12/05/1980 (Rv. 406874 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - CONTROVERSIA IN MATERIA PREVIDENZIALE - DOCUMENTO DIMOSTRANTE LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER L'INTERVENUTO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - PRODUZIONE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE, SENZA OPPOSIZIONE DELLA PA APPELLATA - ESAMINABILITA DA PARTE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1980-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406874-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - CONTROVERSIA IN MATERIA PREVIDENZIALE - DOCUMENTO DIMOSTRANTE LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER L'INTERVENUTO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - PRODUZIONE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE, SENZA OPPOSIZIONE DELLA PA APPELLATA - ESAMINABILITA DA PARTE DEL GIUDICE.*

Anche nel giudizio di appello nelle controversie in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, e consentito ex art 437 cod proc civ la produzione e l'esame di nuovi documenti e cio soprattutto quando si tratti di documenti da cui risulti l'avvenuta cessazione della materia del contendere. Pertanto, il giudice di appello deve esaminare un documento prodotto dall'appellante, senza opposizione da parte della pa appellata, all'udienza di discussione, dal quale risulti la cessazione della materia del contendere, per l'intervenuto riconoscimento, da parte della stessa amministrazione, del diritto alla pensione per il quale e causa, anche per stabilire, nei limiti delle deduzioni della parte, se dalla valutazione del documento stesso scaturiscano elementi legittimanti la Determinazione di un diverso momento d'insorgenza nella misura richiesta dal tu sugli infortuni sul lavoro (DPR 30 giugno 1965 n 1124) della tecnopatia denunziata. (V 1933/79, mass n 398331; (V 3740/78, mass n 393261).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)