Sez. L, Sentenza n. 3740 del 25/07/1978 (Rv. 393261 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - RIFERIMENTO ALLE SOLE PROVE COSTITUENDE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - RIFERIMENTO ALLE SOLE PROVE COSTITUENDE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE.*
Il divieto di nuovi mezzi di prova in grado di appello, sancito dal secondo comma dell'art 437 cod proc civ (nel nuovo testo introdotto dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533) si riferisce solo alle prove costituende, cioe richiedenti una ulteriore attivita processuale, e non anche alla produzione di nuovi documenti, che, pero, per la garanzia del contraddittorio, puo avvenire fino a che non sia iniziata la discussione orale. (Conf 2835/77, mass n 386444).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)