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Sez. T, Ordinanza n. 30938 del 03/12/2024 (Rv. 673123-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI | Regole sull'imputazione temporale - Inderogabilità - Imputazione dei ricavi all'esercizio di competenza indicato dalla legge - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673123-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito sono tassative ed inderogabili, sicché non è consentito al contribuente - e neanche all'Amministrazione - ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza".

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 21, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)