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Sez. 5, Sentenza n. 26665 del 18/12/2009 (Rv. 610993 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI | Regole sull'imputazione temporale - Inderogabilità - Imputazione dei ricavi all'esercizio di competenza indicato dalla legge - Necessità - Appalto - Criteri d'imputazione - Riferimento all'ultimazione lavori - Individuazione - Positivo collaudo od accettazione tacita ex art. 1665 cod. civ.
Stato
decisa il 2009-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610993-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito, dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza". Pertanto, con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito d'impresa, in un periodo determinato, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ovverosia di quelli in ordine ai quali sia intervenuta l'accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo o conseguente all'espressione, per "facta concludentia", di una volontà incompatibile con la mancata accettazione (accettazione tacita), secondo quanto stabilito nell'art. 1665, secondo e terzo comma cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)