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Sez. 2, Sentenza n. 354 del 10/01/2011 (Rv. 616131 - 01)

SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO | Area privata - Assoggettamento a servitù pubblica di passaggio per usucapione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616131-01

SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO

Un'area privata può ritenersi assoggettata a servitù pubblica di passaggio, allorché sussista non solo l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives" in quanto portatori di un interesse generale, e la sussistenza di un titolo valido a sostenere l'affermazione di un diritto di uso pubblico, ma anche l'ulteriore requisito dell'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso il requisito dell'oggettiva idoneità a soddisfare un fine di pubblico interesse con riferimento ad una mulattiera di montagna di ridottissime dimensioni ed assai scoscesa, su cui non era consentito un transito generalizzato di mezzi agricoli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)