Sez. U, Sentenza n. 111 del 02/03/1999 (Rv. 523736 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Programma straordinario di edilizia residenziale di Napoli - Espropriazioni - Art. 80 legge 219 del 1981 - Rinvio alla legge 2892 del 1885 - Disciplina processuale - Applicabilità - Giurisdizione della Giunta speciale espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE
Nel caso di espropriazioni per la realizzazione a Napoli del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree terremotate, la giurisdizione sulle relative controversie spetta alla Giunta speciale espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli, posto che l'art. 80, sesto comma, della legge 219 del 1981, rinviando ai criteri di cui alla legge 2892 del 1885, introduce in materia una disciplina speciale, sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo processuale, compresa l'attribuzione della competenza alla Giunta, essendo escluso che possano prospettarsi dubbi di costituzionalità, sia con riferimento al divieto di istituire giudici speciali (ma quelli esistenti non sono stati soppressi, salva la loro revisione, contemplata dalla VI disp. transitoria), sia in relazione alla composizione della Giunta, per la presenza di giudici non togati (il che è espressamente previsto dall'art. 102, secondo comma, Cost.).
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 27/02/1919 num. 219 CORTE COST., Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 6, Costituzione art. 102 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)