Sez. 4, Sentenza n. 7682 del 21/01/2010 Ud. (dep. 25/02/2010) Rv. 246802 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - NORMA SULL'ACCESSO AI POSTI ELEVATI DI EDIFICI - LAVORI DI MANUTENZIONE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - INOSSERVANZA NEI LAVORI SUL TETTO DI UN EDIFICIO - LESIONI COLPOSE DEL LAVORATORE - RESPONSABILITA.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, a norma dell'art. 376 del d.P.R. n. 547 del 1955 l'accesso ai posti elevati di edifici deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati di sicurezza in tutti i casi in cui devono eseguirsi lavori di manutenzione e riparazione, a nulla rilevando che simili lavori siano normali o straordinari, in quanto la finalità della norma è di prevenire la caduta dall'alto dei lavoratori che devono accedere ed operare in simili condizioni ad altezze pericolose, senza che ciò escluda che il datore di lavoro doti i lavoratori che accedono al tetto di cinture di sicurezza (essendo essi esposti a pericoli di caduta), e vigili perché di tale mezzo facciano effettivo uso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 376
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)