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Sez. 4, Sentenza n. 43645 del 11/10/2011 Ud. (dep. 24/11/2011) Rv. 251930 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Lesioni colpose gravi - Responsabilità del datore di lavoro - Violazione di norma cautelare - Sufficienza - Esclusione - Idoneità della cautela a scongiurare l'evento - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251930-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, ai fini dell'affermazione della responsabilità per colpa del datore di lavoro è necessaria non solo la violazione di una norma cautelare ma anche la constatazione che il rischio che la cautela intende presidiare si sia concretizzato nell'evento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità del datore di lavoro, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. - nei confronti di un lavoratore, salito su un tetto per la tinteggiatura di un comignolo - per l'omessa realizzazione di un ponteggio, in quanto il rischio cautelato dalla predisposizione di un ponteggio è quello di caduta nel corso della lavorazione, rischio che non si era affatto concretizzato, perché la lavorazione aveva avuto termine senza alcun pregiudizio, mentre la caduta al suolo si era verificata nel corso della discesa dalla scala utilizzata per accedere al tetto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 17/01/1956 num. 164 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)