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Sez. 3, Ordinanza n. 14558 del 11/10/2002 (Rv. 557854 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Poteri della Corte di cassazione - Ampiezza - Limiti derivanti dalla sentenza impugnata o dalle prospettazione delle parti - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557854-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione deve provvedere alla designazione del giudice competente esercitando poteri di indagine e valutazione non limitati dal contenuto della sentenza impugnata o dalle prospettazioni delle parti in quanto la relativa decisione deve essere tale da non consentire che vengano poste ulteriormente in discussione questioni di competenza, eventualmente anche sulla base di argomenti diversi rispetto a quelli esposti nei suddetti atti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)