Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 01/12/2000 (Rv. 542342 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Poteri di indagine e valutazione della Corte di cassazione - Ampiezza - Limiti derivanti dalla sentenza impugnata o dalle prospettazioni delle parti - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione deve provvedere alla designazione del giudice competente esercitando poteri di indagine e valutazione che non sono limitati dal contenuto della sentenza impugnata o dalle prospettazioni delle parti in quanto la relativa decisione deve essere tale da non consentire che vengano poste ulteriormente in discussione questioni di competenza, eventualmente anche sulla base di argomenti diversi rispetto a quelli esposti nei suddetti atti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)