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Sez. 2, Sentenza n. 2658 del 17/07/1969 (Rv. 342312 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1969-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342312-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - PRESUPPOSTI.*

Il disporre la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce facolta discrezionale ed insindacabile del giudice di merito, che puo valersene non solo nei casi di reciproca soccombenza, ma anche quando ricorrono giusti motivi, la cui valutazione e rimessa al suo prudente apprezzamento. (V. 3531-68, massima n. 336696).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)