Sez. 1, Sentenza n. 3531 del 25/10/1968 (Rv. 336696 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE- POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DI MOTIVI ILLOGICI O ERRONEI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE- POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DI MOTIVI ILLOGICI O ERRONEI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facolta discrezionale ed insindacabile del giudice di merito, il quale puo di essa avvalersi sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi, la cui valutazione, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, e sottratta all'Obbligo di una specifica motivazione. Tuttavia, ove il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici o erronei, non puo la relativa pronuncia sottrarsi al Sindacato di legittimita della Corte di Cassazione. Conforme alla sentenza n. 1493-67, massima n. 328194.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)