Sez. 2, Sentenza n. 41744 del 06/10/2015 Ud. (dep. 16/10/2015) Rv. 264659 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA | Mezzi di prova chiesti ex art. 495, comma secondo cod. proc. pen. - Ammissibilità - Indagini del P.M. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA
Il motivo di ricorso per cassazione consistente nella deduzione della mancata assunzione di una prova decisiva può essere proposto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'assunzione a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., ma non in relazione a quello di cui sia stata sollecitata l'ammissione ai sensi dell'art. 507 dello stesso codice, né, tanto meno, con riferimento ad attività di indagine che - ad avviso del ricorrente - il P.M. avrebbe dovuto svolgere, ma che non è stata espletata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)