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Sez. 6, Sentenza n. 33105 del 08/07/2003 Ud. (dep. 05/08/2003) Rv. 226534 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA | Applicabilità anche nel caso di assunzione di una prova sollecitata al giudice ex art. 507 cod.proc.pen. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226534-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA

La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (nella specie la Corte di merito, dopo aver disposto una parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ordinando una ricognizione personale da parte della parte offesa, a seguito di vari rinvii aveva revocato la suddetta ordinanza dando corso alla discussione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 n. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)