Sez. L, Sentenza n. 230 del 10/01/1981 (Rv. 410640 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDUSTRIA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - ATTIVITA INDUSTRIALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDUSTRIA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - ATTIVITA INDUSTRIALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'attivita di allevamento del bestiame (nella specie, allevamento di polli) costituisce attivita industriale ove manchi un nesso di collegamento - di accessorieta o di complementarieta - fra lo sfruttamento della terra, e tale attivita per l'eccedenza di questa rispetto alle finalita e le dimensioni dell'azienda agricola.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)