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Sez. 1, Sentenza n. 1540 del 10/03/1982 (Rv. 419361 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ALLEVAMENTO AVICOLO - INCLUSIONE TRA LE ATTIVITÀ AGRARIE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419361-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ALLEVAMENTO AVICOLO - INCLUSIONE TRA LE ATTIVITÀ AGRARIE - CONDIZIONI.*

Gli allevamenti avicoli rientrano tra le attività agrarie solo quando siano esercitati in collegamento funzionale con la coltivazione di un fondo. Nè l'esigenza di tale estremo può escludersi alla stregua dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 o dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971 n. 419, i quali hanno escluso la necessità dell'indicato collegamento ai fini, rispettivamente, dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti agricoli ed ittici e dell'applicazione dei regolamenti comunitari alla commercializzazione delle uova, trattandosi di Disposizioni che non possono spiegare effetti al di fuori dell'ambito di operatività loro proprio. (V 230/81, mass n 410640; (V 4201/80, mass n 408077; (V 1973/80, mass n 405604; (V 1973/80, mass n 405605).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 03/05/1971 num. 419 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)