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Sez. U, Sentenza n. 16831 del 27/11/2002 (Rv. 558790 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti speciali operata dai produttori mediante conferimento ai soggetti esercenti il servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani - "Ex" d.P.R. n. 915 del 1982 - Convenzione relativa - Rapporto paritetico - Concessione di pubblico servizio - Configurabilità - Esclusione - Denominazione delle parti - Irrilevanza - Conseguenze - Controversie relative - Giurisdizione AGO - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558790-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di smaltimento dei rifiuti ai sensi del d.P.R. 10 settembre 1992, n. 915, soltanto lo smaltimento di quelli urbani, in quanto obbligatoriamente riservato ai comuni in privativa, è espressamente definito "servizio pubblico", mentre tale natura non può riconoscersi - stante la concezione c.d. soggettiva di servizio pubblico seguita da detto d.P.R. - all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali nell'ipotesi in cui essi siano dai produttori conferiti ai soggetti esercenti il servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani, sicché la convenzione al riguardo stipulata, ad onta della denominazione di concessione attribuita dalle parti, deve essere riguardata come un contratto di diritto privato, nel quale le parti stesse sono poste su un piano paritetico, con la conseguenza che le controversie da essa originanti, attenendo a diritti soggettivi, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 3 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)