Sez. 1, Sentenza n. 412 del 24/02/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163908 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - TERMINE DI GG. 10 - GIUDIZI IN TEMA DI ARMI - INOSSERVANZA DEL TERMINE - EFFETTI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - TERMINE DI GG. 10 - GIUDIZI IN TEMA DI ARMI - INOSSERVANZA DEL TERMINE - EFFETTI.*
La procedura direttissima atipica ex legge n. 497 del 1974 è svincolata dall'ordinario termine di dieci giorni fissati nell'art. 502 cod. proc. pen.. ne consegue che, non essendo in tal caso previsto alcun termine specifico, vanno applicate le regole generali per cui: a) se lo imputato è a piede libero, la presentazione dello stesso può effettuarsi senza alcun limite temporale; b) se l'imputato è detenuto, la stessa dovrà effettuarsi in un quadro di piena osservanza dei termini stabiliti per la durata massima della custodia preventiva, con l'effetto che si applicherà il termine di giorni quaranta, ai sensi dell'art. 272, secondo comma cod. proc. pen. per cui, salvo che non ravvisi la necessità di speciali indagini - nel qual caso gli Atti vanno trasmessi al G.i. - il P.m. nel termine anzidetto potrà disporre la presentazione dell'imputato a dibattimento, a nulla rilevando che questo sia poi celebrato successivamente al termine anzidetto. (V mass n 159495).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)