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Sez. 3, Sentenza n. 346 del 27/02/1967 Ud. (dep. 11/05/1967) Rv. 104118 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PERSONE DIVERSE DALL'IMPUTATO (CITAZIONE DELLE) - PARTE CIVILE - NOZIONE - CITAZIONE DELLA PERSONA COSTITUITA PARTE CIVILE - DECESSO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - CITAZIONE DELL'EREDE NON INTERVENUTO - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104118-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PERSONE DIVERSE DALL'IMPUTATO (CITAZIONE DELLE) - PARTE CIVILE - NOZIONE - CITAZIONE DELLA PERSONA COSTITUITA PARTE CIVILE - DECESSO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - CITAZIONE DELL'EREDE NON INTERVENUTO - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*

L'art 408 cod proc pen impone la citazione della parte civile e cioe della persona danneggiata dal reato (o dell'erede di questa), la quale, per essere 'parte civilè, deve, di sua iniziativa, essersi tempestivamente e regolarmente costituita nel processo penale per esercitarvi la pretesa di natura civilistica diretta alle restituzioni ed al risarcimento del danno cagionato dal colpevole (art 185 cod pen). non e prescritta, invece, anche la citazione dell'erede di colui che si sia originariamente costituito parte civile siccome danneggiato dal reato e che sia deceduto nelle more del procedimento penale, quando l'erede non si sia dato cura di intervenire in questo procedimentò tanto meno, poi, la detta disposizione, e le altre che regolano la materia, impongono la identificazione ad opera del giudice penale dell'erede (o degli eredi) della parte civile deceduta. In tale caso, invero, l'erede e legittimato, piu semplicemente, ad intervenire, iure hereditario ma di sua iniziativa (in conformita a quanto e stabilito dal codice di procedura civile negli artt 110, 111, 300 e segg), nel processo penale nelle sue ulteriori fasi e gradi per la prosecuzione dell'Azione gia intentata dal suo de cuius, senza bisogno di una nuova Costituzione di parte civile, ma sempre comprovando la sua qualita e la regolarita anche fiscale della sua posizione. E solo dopo di cio gli compete, siccome 'parte privatà, la notificazione del decreto di citazione a norma del citato art 408.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)