Sez. 5, Sentenza n. 1202 del 26/11/1971 Ud. (dep. 01/03/1972) Rv. 120314 - 01
PARTE CIVILE - IN GENERE - COSTITUZIONE - IN GENERE - PARTE CIVILE DECEDUTA DOPO LA COSTITUZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL' EREDE A PROSEGUIRE NELL'AZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI IDENTIFICARE GLI EREDI - ESCLUSIONE.*
PARTE CIVILE - IN GENERE - COSTITUZIONE - IN GENERE - PARTE CIVILE DECEDUTA DOPO LA COSTITUZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL' EREDE A PROSEGUIRE NELL'AZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI IDENTIFICARE GLI EREDI - ESCLUSIONE.*
La citazione della parte offesa, nel procedimento penale, e obbligatoria solo quando l'offeso dal reato si sia costituito parte civile, per esercitare, nel procedimento medesimo, il diritto alle restituzioni od al risarcimento, in genere, del danno cagionatogli dal colpevole; mentre non e prescritta nel caso di morte di chi si sia costituito parte civile, avvenuta nel corso del procedimento penale, la citazione dell'erede di lui, se non quando l'erede medesimo si sia dato cura di intervenire nel procedimento. Tanto meno, poi, e imposta dalla norma la identificazione, ad opera del giudice, dell'erede o degli eredi di chi, dopo essersi costituiti parte civile, sia deceduto. In caso di morte della parte civile, invero, l'erede e legittimato ad intervenire nel procedimento penale, per proseguire nelle fasi e nei gradi ulteriori, l'Azione civile, ma sempre di sua iniziativa, e comprovando la sua qualita di erede; e solo dopo tale suo intervento, spetta allo stesso, la notificazione del decreto di citazione. (Conf 104118, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)