Sez. 3, Sentenza n. 15422 del 10/08/2004 (Rv. 575937 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE | Configurabilità della locazione ad uso transitorio in contrasto con il tenore formale del contratto - Onere della prova - Spettanza - Al locatore contestante la destinazione ad uso non transitorio - Presupposti - Assenza dei locatori dall'abitazione per ragioni di lavoro all'estero - Sufficienza - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE
Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione di un immobile adibito ad uso abitativo, soggetto, per la data della stipula, alla disciplina della legge n. 392 del 1978, grava sul locatore che eccepisca la destinazione dell'immobile ad uso transitorio dimostrare la ricorrenza dei relativi presupposti, dovendo tuttavia ritenersi a detto fine insufficiente la circostanza che i conduttori siano assenti dall'abitazione, anche per lunghi periodi, in quanto impegnati all'estero, per ragioni di lavoro, poiché la lontananza per motivi di lavoro, ancorché prolungata, non costituisce valido motivo per escludere il diritto di ciascun individuo ad una residenza abituale nello Stato di cui egli è cittadino e nel comune ove ha fissato la propria residenza anagrafica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)