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Sez. 1, Sentenza n. 1464 del 12/07/1965 (Rv. 312775 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - APPLICAZIONE UNIFORME - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1965-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312775-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - APPLICAZIONE UNIFORME - NECESSITA.*

E principio fondamentale del diritto tributario, insito e connaturale al sistema, che i Tributi siano applicati uniformemente nei confronti di tutti coloro che la legge designa come soggetti passivi di imposizione, che siano cioe applicati senza particolari privilegi o agevolazioni convenzionali, ne a titolo gratuito ne a titolo oneroso, potendo solo la legge stabilire esenzioni o sgravi da imposte e tasse. Tale principio, desumibile dall'art.49 del RD 23 maggio 1924 n. 827 contenente il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello stato, nonche da tutto il sistema del vigente ordinamento tributario, vale non solo per i Tributi erarialì ma anche per quelli degli enti locali, che hanno anch'essi natura pubblicistica e sono anch'essi disciplinati da norme di carattere imperativo. (V. 1260/59, 1149/57, 1096/57, 1093/57, 2422/55).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1924 num. 827 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)