Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16638 del 05/07/2017 (Rv. 644946 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Soggetto su cui grava la responsabilità - Appaltante o committente - Esclusione - Appaltatore o prestatore d'opera - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE
La particolare responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c. incombe esclusivamente su chi esercita l'attività pericolosa e non anche su colui che tale attività ha affidato ad altri in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)